In Italia esistono numerose leggi che tutelano la madre e il neonato, persone con diritti propri.
Partorendo in ospedale in modo anonimo, sicuro e gratuitamente assistito, ogni donna ha il diritto di esprimere la sua volontà di non riconoscere il neonato alla nascita ed ha diritto alla riservatezza sulla propria identità.
Ogni madre ha diritto ad essere informata sui suoi diritti e sulle sue possibilità così come su quanto è previsto a tutela di suo figlio, anche se non riconosciuto da lei.
Il neonato è riconosciuto persona cui è attribuita la capacità giuridica, cioè la titolarità di diritti, tra cui il diritto al nome, alla cittadinanza, alla educazione e alla crescita in una famiglia, anche diversa da quella di origine.
La legge italiana riconosce, infatti, alla donna tre importanti diritti:
Il diritto alla scelta sul riconoscimento: ogni donna ha diritto di scegliere se riconoscere come figlio il bambino da lei procreato; tale diritto è tutelato espressamente dall’art. 30 comma 2° del d.p.r. 3 novembre 2000, contenente il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, il quale stabilisce che il medico o l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto devono fare la dichiarazione di nascita all’ufficiale dello stato civile o al direttore sanitario dell’ospedale “rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”.
Il diritto all’informazione: ogni donna può ottenere assistenza psicologica e sanitaria prima del parto, durante il parto e dopo il parto, unitamente ad ogni genere di informazione che possa prospettare soluzioni attuabili sia nel senso del riconoscimento (forme di sostegno alla maternità ed alla genitorialità, aiuti a livello socio-assistenziale e sanitario) che del non riconoscimento (diritto a partorire nel più assoluto anonimato e di non riconoscere il nascituro); ha inoltre diritto ad essere informata, in caso di incertezza sulla scelta da operare, sulla possibilità di usufruire di un ulteriore periodo di riflessione dopo il parto (della durata non superiore a due mesi), richiedendo al Tribunale per i minorenni la sospensione della procedura di adottabilità (v. al riguardo l’art. 11, commi 2 e 3, della legge n. 184/1983).
Il diritto al segreto del parto: per chi decide di non riconosce il proprio nato, la segretezza del parto deve essere garantita da tutti i servizi sanitari e sociali coinvolti. In questo caso, nell’atto di nascita del bambino, che deve essere redatto entro dieci giorni dal parto, risulta scritto “figlio di donna che non consente di essere nominata”. Nei servizi sociali e negli ospedali, tutto il personale ha l’obbligo di osservare la massima riservatezza rispetto alla madre che “non consente di essere nominata” e di mantenere il segreto all’esterno su tutto ciò che la riguarda. Il nome della madre e le notizie su di lei sono tutelate per legge dal segreto.
Nel caso di non riconoscimento del neonato, l’Ospedale invia immediata comunicazione all’ufficiale di stato civile, che darà nome e cognome, e contestualmente al Tribunale per i Minorenni.
Quest’ultimo dichiara immediatamente lo stato di adottabilità a meno che i genitori non chiedano altro tempo per riconoscere il figlio (massimo 2 mesi) e provvedano comunque a fornirgli assistenza.
Dopo la dichiarazione dello stato di adottabilità il Tribunale per i Minorenni individua, tra le coppie che hanno presentato la disponibilità all’adozione nazionale, quella maggiormente in grado di educare e mantenere il minore, anche in relazione alle particolari caratteristiche di quel bambino.
Una volta individuata la coppia il Tribunale dispone l’affidamento preadottivo del minore alla famiglia per un anno. Durante questo periodo il bambino e la famiglia vengono seguiti dai servizi socio-assistenziali, i quali riferiscono al Tribunale sullo svolgimento dell’affidamento preadottivo ed assicurano il sostegno necessario. Se sorgono difficoltà durante tale periodo il Tribunale può prorogare l’affidamento preadottivo oppure può revocarlo nei casi più gravi.
Se l’affidamento preadottivo ha esito positivo, il Tribunale decreta l’adozione e il minore diventa figlio legittimo della famiglia adottiva e ne assume il cognome.
Per qualsiasi informazione relativa al parto anonimo, all’affido e all’adozione ci si deve rivolgere ai Servizi Sociali del Comune o ai Consultori Familiari.
Il sito culleperlavita.it NON da alcuna informazione in merito e non ha alcuna competenza relativa all’affido di bambini eventualmente lasciati nelle culle.